PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. (Cognome dei coniugi) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1 - (Cognome del figlio). - 1. Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori. L'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo.
      Il cittadino cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori, ai sensi del presente articolo o dell'articolo 299, può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».

Art. 3.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.
      Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione venga accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente

 

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la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio».

Art. 4.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 143-bis.1».

Art. 5.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del diciottesimo anno di età i figli hanno la facoltà di scegliere se aggiungere al proprio cognome quello della madre o mantenere il solo cognome paterno. La stessa facoltà è attribuita a tutti i cittadini italiani maggiorenni.